POLITICA - Prima che il Comune di Velletri dichiarasse il dissesto finanziario, l'amministrazione Servadio aveva tagliato alcune passività tra le quali gli affitti. Poi il dissesto mise, in un certo senso, ordine alle legittime aspirazioni dei fornitori del Comune di ottenere solvenza. La società che gestiva gli immobili in affitto, però, aveva intimato l'Ente di pagare gli affitti non accettando il recesso anticipato dai contratti di locazione.
Ma la suprema Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 10874/2012, ha dato ragione al Comune di Velletri rigettando il ricorso della società con questa motivazione "le cause di formazione del debito di un ente pubblico sono talmente complesse da non poter essere ricondotte automaticamente alla cattiva gestione comunale.
La situazione di dissesto non è di per sé automaticamente equiparabile a causa dipendente dalla volontà dell’ente, nel senso in cui all’articolo 27 legge n. 392 (durata delle locazioni di immobili urbani) richiede che i gravi motivi (di recesso) siano indipendenti dalla volontà del conduttore. la situazione di grave disagio economico…ha imposto al Comune di adottare, nell’interesse dell’intera comunità amministrata, tutti i provvedimenti idonei a ridurre la spesa pubblica, ed a ristrutturare gli impegni finanziari sopprimendo quelli non collegati al perseguimento di inderogabili finalità istituzionali, sulla base di valutazioni diverse da quelle possibili alla data della conclusione del contratto".