ATTUALITA' - Il Consiglio di Stato ha oggi respinto l'ennesimo ricorso del gruppo San Raffaele contro il provvedimento della Asl del 22 giugno 2011, di revoca dell’autorizzazione all’esercizio alla Casa di Cura e della nota del 24 giugno 2011, con cui il Direttore Generale della A.S.L. Roma H ha ordinato l’immediata sospensione dell’accettazione di nuovi ricoveri nei reparti di riabilitazione, lungodegenza e Medicina geriatrica e della presa in carico di pazienti nei reparti Hospice e RSA.
I giudici del tribunale amministrativo non hanno riscontrato sostanziali mutamenti nella situazione che ha portato alle decisioni della Asl Roma H: "Considerato che - scrivono i giudici nell'ordinanza - al di là del nuovo accordo di recente intervenuto, non ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di revoca in esame, se non altro giacché gli elementi rappresentati dall’istante, addotti quali sopravvenute circostanze, non sono idonei ad incidere sulle più ampie valutazioni espresse nell’ordinanza n. 4020/2011 (Il primo appello respinto ndr)".
Di seguito il testo integrale dell'ordinanza di oggi:
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6965 del 2011, proposto da:
San Raffaele S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11;
contro
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Privitera ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
nei confronti di
Asl Roma H, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso Vincenza Di Martino in Roma, via Pompeo Magno N.7;
Agenzia di Sanità Pubblica - Laziosanità;
Agenzia di Sanità Pubblica - Laziosanità;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 02776/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - MCP
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Asl Roma H;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Vista l’ordinanza della Sezione n. 4020/2011, con la quale l’appello cautelare è stato respinto;
Vista l’istanza di revoca della suindicata ordinanza cautelare di rigetto, avanzata da parte appellante;
Visto l’art. 58 cod. proc. amm;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Privitera e Di Martino;
Considerato che, al di là del nuovo accordo di recente intervenuto, non ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di revoca in esame, se non altro giacché gli elementi rappresentati dall’istante, addotti quali sopravvenute circostanze, non sono idonei ad incidere sulle più ampie valutazioni espresse nell’ordinanza n. 4020/2011.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Respinge l’istanza di revoca dell’ordinanza cautelare n. 4020/11, di reiezione dell'appello (Ricorso numero: 6965/2011).
Spese della presente fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Lanfranco Balucani, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)